Il tribunale collegiale di Caltanissetta, con sentenza pubblicata ieri, ha accolto il ricorso di una cinquantenne, con cui ha chiesto il divorzio dall'ex marito, al quale è stato posto a carico l'obbligo di versare in favore dell'ex coniuge un assegno divorzile di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre che condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'ex moglie nella misura di oltre 3 mila euro. A riferirlo lo studio legale Didato.
La vicenda decisa dal Tribunale nisseno trae origine da un matrimonio naufragato dopo la scoperta, da parte dell'investigatore incaricato dalla moglie, di una relazione extraconiugale, documentata, pure, da una relazione di un esperto informatico forense, professionisti che collaborano, da anni, con lo studio legale Didato, a cui si è affidata la donna per il giudizio di separazione e per quello di divorzio.
Dopo un contenzioso giudiziale durato quasi cinque anni, lo stesso Tribunale collegiale, in diversa composizione, accolse il ricorso della moglie, addebitando la separazione al marito, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei due figli minori di oltre 1000 euro mensili, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e condannando il marito infedele alle spese processuali in favore dell'ex coniuge per un importo superiore a 5 mila euro.
Nel corso del giudizio di divorzio è emerso attraverso le prove orali e documentali richieste dalla difesa della ricorrente che quest'ultima, in costanza di matrimonio, si è occupata prevalentemente della famiglia, dei figli della coppia e della cura della casa, nonostante nel primo periodo di vita matrimoniale abbia lavorato presso una società e, successivamente, presso un'importante attività commerciale nissena ove tutt'ora lavora il marito.
Il Tribunale territoriale, condividendo le argomentazioni difensive e giuridiche svolte dalla difesa dell'ex moglie, si è così espresso: “La ricorrente, infatti, è priva di redditi ed in costanza di matrimonio si è sempre occupata delle incombenze domestiche e dell'accudimento dei figli … mentre unico percettore di reddito è stato da sempre il convenuto” e, in linea coi principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 18278/18; Cass. civ. n. 26682/2021; 26520/2024), ha riconosciuto in favore della ricorrente il diritto all'assegno divorzile.








