Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, con sentenza pubblicata l’11 febbraio 2026, ha revocato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un cittadino della provincia nissena per un importo complessivo di 44.303,35 euro, oltre interessi e spese. Il provvedimento monitorio era stato ottenuto nel 2024 da una società operante nel settore finanziario e del recupero crediti, che aveva acquistato il credito attraverso il meccanismo della cosiddetta cessione in blocco. La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento sottoscritto anni prima dal cittadino con una società finanziaria e successivamente oggetto di più passaggi di cessione tra diverse società del settore. L’ultima cessionaria aveva quindi richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo per il recupero delle somme ritenute dovute. Avverso il decreto l’uomo, assistito dall’avvocato Giuseppe Alessandro Lo Giudice, ha proposto opposizione, contestando tra l’altro il difetto di legittimazione attiva della società creditrice, ovvero la mancata prova dell’effettiva cessione della specifica posizione debitoria azionata in giudizio. All’esito del procedimento, il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non adeguatamente dimostrata la cessione di quella determinata posizione di credito nell’ambito della catena di trasferimenti. In particolare, il giudice ha considerato insufficiente, a fronte di puntuali contestazioni, la sola produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione in blocco. Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, richiamando i diversi e non univoci orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia.









