Il referendum del 22 e 23 marzo chiamerà i cittadini a pronunciarsi su una “riforma della giustizia” che non incide sui tempi di durata dei processi, sulla prevenzione degli errori giudiziari, sulla responsabilità civile dei magistrati e sul sovraffollamento carcerario. Viene allora da chiedersi su cosa incide. Essa introduce in primo luogo la cosiddetta “separazione delle carriere”. In realtà la separazione tra giudici e pubblici ministeri esiste già nei fatti (sono pochissimi i passaggi da una carriera all’altra) ed anche nelle norme, dopo la cosiddetta riforma Cartabia, che ha limitato ad uno solo il passaggio possibile in tutto l’arco della carriera di un magistrato. Si è obiettato che quello che conta è il valore simbolico della scissione, ma a me viene da pensare che l’apprezzabile finalità garantista che muove tanti sostenitori della riforma avrebbe potuto essere più efficacemente perseguita, a livello altrettanto simbolico, dall’inserimento in Costituzione di una norma simile all’art. 358 c.p.p. (forse troppo negletto nella prassi), che fa carico al pubblico ministero di raccogliere, nelle indagini, anche elementi a favore degli indagati. Il P.M. non può essere ridotto ad organo amministrativo, ancorché circondato da talune garanzie, ma deve rimanere organo di giustizia, mai pregiudizialmente schierato sul versante dell’accusa, giacché in una democrazia liberale non interessa riempire le carceri (già troppo piene senza che nessuno se ne occupi adeguatamente), ma sanzionare chi commette reati e tutelare i cittadini innocenti da ogni tendenza liberticida, ancorché giustificata da finalità securitarie. La verità è che insieme (dietro) alla separazione delle carriere c’è altro: indebolire il ruolo di rilievo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto ricordare con l’iniziativa, senza precedenti, del 18.02.2026. La creazione di un Csm apposito per i pubblici ministeri, unitamente alla completa incomunicabilità tra i due settori, rischia di formare una corporazione chiusa e autoreferenziale di accusatori, distaccati dall’imparzialità che contrassegna la cultura della giurisdizione e con un sistema di valutazione di professionalità che finirebbe per ruotare attorno al maggior numero di condanne ottenute. E di fronte a un siffatto modello di P.M. “super-indipendente”, con l’unico vincolo di risultato della condanna, non mancherebbero le voci – tra cui la mia – che invocherebbero la riconduzione dei pubblici ministeri sotto il controllo del Ministro della giustizia, che almeno risponde al Parlamento. Ecco perché non è allarmismo ingiustificato prospettare il rischio che la riforma possa rappresentare la biglia posta all’inizio di un piano inclinato che conduce inevitabilmente alla dipendenza dei pubblici ministeri dalla politica (di destra, di sinistra o di centro non importa), prospettiva che si volle contribuire ad evitare anche con l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost) e la dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria (art. 109 Cost). E’ poi prevista nella legge di revisione costituzionale la sostituzione dell’elezione dei componenti del Csm con il sorteggio; secco per i togati e previa formazione parlamentare di un elenco di professori e avvocati, per i laici. Come ha detto il prof. Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale, “eliminare l’elezione per azzerare le correnti è come buttar via il termometro per far passare la febbre”. Le correnti resterebbero, con l’unica differenza che, rispetto alle stesse, la composizione dei singoli collegi potrebbe risultare squilibrata. Immaginate cosa direbbero i promotori della riforma se si trovassero di fronte ad un CSM composto in maggioranza da “toghe rosse”? Le distorsioni e i paradossi che si potrebbero generare sarebbero forieri di ulteriori polemiche contro la magistratura, in favore di una totale rimozione di tali molesti organi di garanzia, mai del tutto digeriti da una cultura politica, ma anche, in parte giuridica, legata al principio di autorità, identificata con i detentori di turno del potere politico (maggioranze, partiti, populisti di ogni sorta). Infine, viene introdotta l’Alta Corte disciplinare che sostituirebbe l’attuale sezione apposita del CSM. Anche qui è stato scelto il metodo del sorteggio ma, evidentemente ritenendo che non tutti i magistrati sono capaci di esprimere valutazioni su eventuali infrazioni deontologiche dei loro colleghi, i magistrati che potranno essere sorteggiati sono solo quelli che svolgono, o abbiano svolto, funzioni di legittimità (cioè in Cassazione). Sembra che si muovano i primi passi verso una verticalizzazione dell’ordine giudiziario difficilmente compatibile con la natura diffusa della giurisdizione implicata dall’art. 107, terzo comma, della Costituzione, non toccato (almeno per ora) dalla riforma sottoposta a referendum. Ove la revisione costituzionale fosse confermata, come conciliare la parità sostanziale tra i magistrati e la sottoposizione di alcuni al giudizio degli altri in base ad un criterio essenzialmente gerarchico? Concludo con un appello. Il voto sul referendum non diventi un’occasione per esaltare i giudici o per oltraggiarli; qui non si tratta di affermare il primato della politica o della giurisdizione in una disputa che sarebbe ridicola, se non avesse prospettive drammatiche, ma di ponderare i pro e i contro del superamento esplicito del lascito dei Costituenti in tema di tutela dei diritti dei cittadini, che nel 1948 avevano ancora vivido il ricordo del totalitarismo e della prevalenza della forza sul diritto.
Santi Bologna
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta
Referendum sulla giustizia, il gip Santi Bologna per il No: “La separazione delle carriere non risolve i problemi reali. In gioco il ruolo del Csm e l’indipendenza”

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