Illegittima l’esclusione di una candidata di Mazzarino dal concorso relativo all’Ufficio Stampa dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale, per mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione. Il TAR Palermo accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
L’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – nel 2025 – indiceva un concorso per titoli ed esami per la formulazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato da adibire all’Ufficio Stampa e Comunicazione.
La Dott.ssa V.G. -originaria di Mazzarino (CL) – presentava mediante la propria casella di posta elettronica certificata (pec) la domanda di ammissione alla predetta selezione pubblica.
Nonostante la domanda di partecipazione della Dott.ssa V.G. risultasse inviata dalla pec personale della stessa, l’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con apposito provvedimento, disponeva la non ammissione della concorrente alla procedura in questione.
In particolare, l’esclusione veniva motivata in ragione della mancanza sottoscrizione in formato digitale della domanda di partecipazione al concorso.
Conseguentemente, ritenendo illegittima la propria esclusione, la Dott.ssa V.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR –Palermo, con cui chiedeva l’annullamento del bando e del provvedimento di esclusione dal concorso.
I difensori della Dott.ssa V.G. rilevavano in giudizio come l’esclusione della propria assistita dalla selezione in questione fosse palesemente illegittima per violazione della normativa disciplinante le modalità di presentazione delle istanze alle pubbliche amministrazioni; disciplina ai sensi della quale l’istanza trasmsessa via pec va considerato sottoscritta digitalmente.
Gli Avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto rilevavano, pertanto, come giammai la concorrente avrebbe potuto essere esclusa giacchè la domanda partecipazione alla selezione (seppure mancante della sottoscrizione digitale) era stata trasmessa, comunque, dalla pec personale della ricorrente ed era, pertanto, palese la sua riconducibilità a quest’ultima.
Con sentenza del 12.09.2025 – condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto – il TAR Palermo ha ritenuto illegittimo il bando di concorso nella parte in cui prevedeva l’esclusione dei candidati che avessero omesso di sottoscrivere digitalmente le domande trasmesse via pec, annullando il provvedimento di esclusione impugnato e condannando, altresì, l’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente. Pertanto, per effetto della predetta pronuncia la Dott.ssa V.G. potrà prendere parte alla selezione pubblica in questione.







