Il diritto alla genitorialità non può essere sacrificato sulla base di motivazioni generiche. È quanto stabilito dalla Terza Sezione del TAR Sicilia Catania che, con sentenza del 13 febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un agente scelto di Polizia Penitenziaria
Il dipendente, attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone, aveva richiesto l'assegnazione temporanea triennale a Gela, ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, per potersi ricongiungere al figlio minore di tre anni. Tuttavia, il Ministero della Giustizia aveva opposto un netto rifiuto, basandosi sulla carenza di organico a Caltagirone (scopertura del 10%) e sul fatto che la distanza tra le due sedi fosse di soli 38 chilometri, ritenuti “percorribili quotidianamente”.
Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, l'agente ha contestato punto su punto le argomentazioni ministeriali. La difesa ha evidenziato come la sede di Gela presentasse paradossalmente una carenza di personale ben più grave (oltre il 30%) rispetto a quella di provenienza, rendendo illogico il diniego basato su “esigenze di organico”.
I giudici amministrativi (Presidente Aurora Lento, Estensore Daniele Profili) hanno condiviso le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia rilevando come l'Amministrazione penitenziaria avesse omesso di valutare le memorie prodotte dal lavoratore, limitandosi a ribadire le proprie posizioni senza una reale valutazione delle osservazioni fornite.
Il TAR ha inoltre, rilevato che la legge non stabilisce una distanza minima per l’assegnazione temporanea del lavoratore, evidenziando come la possibilità di rientrare quotidianamente presso la propria abitazione non è sufficiente a negare un diritto volto a favorire la presenza del genitore accanto al figlio nei primi anni di vita.
Il TAR ha, infine, affermato che l’assegnazione dell'agente aduna sede (Gela) con una rilevante scopertura del 30% non danneggerebbe l'interesse pubblico, ma anzi contribuirebbe a lenire una carenza più marcata.
Il Tribunale ha quindi annullato i provvedimenti di diniego del Ministero della Giustizia, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500 oltre accessori. Questa importante decisione riafferma con forza il valore sociale della famiglia e il dovere dello Stato di agevolare, ove possibile, il compito dei genitori dipendenti pubblici






