La recente sentenza della Corte Costituzionale del 19 febbraio 2026 chiarisce in modo inequivocabile che i sindaci dei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, al termine del secondo mandato, hanno il diritto di presentarsi alle elezioni.
Prima della pronuncia, le liste sarebbero state quasi certamente escluse in via preventiva; oggi, la possibilità di ottenere una tutela cautelare garantisce l’ammissione al voto, spostando eventuali contenziosi a un momento successivo, nel pieno rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale e della salvaguardia dell’elettorato passivo.
Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (ivi compresa, in primis, la decisione del 19 febbraio 2026) risulta ulteriormente rafforzato il principio secondo cui le limitazioni al diritto di candidatura devono essere tassative, ragionevoli e proporzionate, nonché oggetto di stretta interpretazione. Ne consegue che eventuali esclusioni fondate su una mancata armonizzazione normativa regionale si porrebbero in evidente contrasto con tali principi.
La mancata ricezione della norma statale in Sicilia, se non corretta dall’ARS, espone la Regione a rischi concreti di responsabilità erariale. Eventuali esclusioni illegittime potrebbero infatti generare contenziosi dinanzi al TAR, spese legali e risarcimenti ai candidati, configurando un danno economico evitabile per le casse regionali.
I Sindaci interessati rendono inoltre noto che, in difetto di un tempestivo intervento legislativo di recepimento, sarà impugnato, con altissima probabilità di ammissione dell’impugnativa, sia il provvedimento di diniego rispetto alle richieste presentate, sia l’eventuale indizione dei comizi elettorali qualora intervenisse prima dell’adeguamento dell’ordinamento regionale ai principi sanciti dalla Corte, che hanno di fatto riconosciuto la possibilità di candidatura al terzo mandato nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti.
Chiediamo pertanto un intervento immediato dell’ARS volto a recepire la norma statale e garantire piena tutela del diritto dei cittadini e dei sindaci, evitando contenziosi, incertezze applicative e danni economici prevedibili.
In termini semplici: la sentenza della Corte Costituzionale ha efficacia erga omnes, cioè vale per tutti, ed ha forza vincolante nei confronti di ogni istituzione. Quando la Corte dichiara una norma incostituzionale, quella norma cessa di avere efficacia e non può più essere applicata. Per questo motivo, oggi la nostra candidatura non è una interpretazione opinabile, ma un diritto riconosciuto dall’ordinamento.
I Sindaci







