Si è concluso con un’assoluzione il procedimento penale che vedeva imputati due autotrasportatori, tra cui G. R., accusati del reato di sostituzione di persona ai sensi dell’articolo 494 del codice penale. Il Tribunale di Caltanissetta ha infatti assolto entrambi gli imputati con la formula di cui all’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, ritenendo insufficiente e contraddittoria la prova a sostegno dell’accusa.
La vicenda trae origine da un controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Crotone. Nel corso dell’accertamento, G. R. veniva trovato in possesso della scheda tachigrafica intestata a un altro soggetto, anch’egli autotrasportatore e titolare della ditta per la quale lo stesso imputato lavorava. Secondo la pubblica accusa, G. R. avrebbe utilizzato la scheda altrui per sostituirsi al legittimo titolare e, una volta fermato, avrebbe tentato di occultarla dopo averla estratta dal cronotachigrafo.
Elemento centrale dell’imputazione era il fatto che la scheda tachigrafica fosse stata precedentemente denunciata come smarrita dal suo proprietario, il quale veniva a sua volta imputato per il medesimo reato. L’accusa riteneva che la presenza della scheda in possesso di G. R. dimostrasse un utilizzo fraudolento, finalizzato a eludere i controlli sui tempi di guida e di riposo.
Nel corso del dibattimento, tuttavia, la ricostruzione accusatoria è stata puntualmente confutata dalla difesa. L’avvocato Fausto Giunta, per G. R., insieme all’avvocato Rosario Di Proietto, difensore dell’altro imputato, hanno evidenziato le lacune probatorie e l’assenza di elementi certi idonei a dimostrare la volontà di sostituzione di persona, sottolineando come il mero possesso della scheda e gli altri elementi emersi non fossero sufficienti a integrare il reato contestato.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive, ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità degli imputati. Da qui la pronuncia di assoluzione ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., che interviene quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della colpevolezza.
La sentenza contribuisce a fare chiarezza in materia di utilizzo delle schede tachigrafiche e richiama, ancora una volta, il principio secondo cui la responsabilità penale deve essere fondata su elementi probatori certi e coerenti. In tale contesto, decisivo è risultato il lavoro della difesa che, attraverso un’attenta analisi degli atti e degli accertamenti svolti, ha consentito al giudice di valutare correttamente i fatti ed escludere la sussistenza del reato contestato.





