AIAF Sicilia -Sezione Territoriale di Caltanissetta – in persona della sua Presidente Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, apprende la “vittoria” ottenuta nell’ambito di una vicenda giudiziaria avente ad oggetto l’attribuzione dell’Assegno Unico ad un solo genitore in presenza della forma dell’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori. Si chiarisce sin da subito che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.4672 del 22 febbr.2025, ha riconosciuto che l'assegno unico, erogato dall’INPS, può essere attribuito nella misura del 100% al genitore collocatario dei figli minori.
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.lgs. 29 dicembre 2021n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.
La Circolare n.23/22 dell’INPS specifica infatti che “…qualora il Giudice, in caso di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il genitore richiedente l’A.U. per i figli, si può optare per il pagamento -da parte dell’INPS- al 100% a favore del genitore collocatario….e lo stesso Giudice può stabilire che l’A.U. debba attribuirsi al genitore collocatario nella misura del 100%, in aggiunta all’assegno ordinario di mantenimento”.
Detto ciò l'Ordinanza della Corte di Cassazione, n.4672/2025, si è inserita, sin dalla sua pronuncia, in un contesto normativo le cui disposizioni mirano ad equilibrare le esigenze economiche dei coniugi-genitori anche se separati o divorziati, con il benessere dei figli, obiettivo primario del diritto di famiglia. L’A.U. è quindi un beneficio economico previsto per le esigenze dei figli, che garantisce sostegno e rende più semplice la gestione economica del genitore collocatario.
Nel caso della “vittoria“ osannata trionfalisticamente sui mezzi di comunicazione, la Corte d'Appello altro non ha fatto che applicare un principio che oggi non è più una novità in quanto già in primo grado, innanzi al Tribunale, se chiesto e ricorrendone i presupposti l'A.U. viene attribuito nella misura del 100% direttamente al genitore collocatario dei figli, come risulta dalle numerose Sentenze pronunciate anche dal Tribunale di Caltanissetta, ma non menzionate come trofei di vittoria poiché i procedimenti aventi ad oggetto le relazioni familiari non si vincono e non si perdono, ma si conducono per arrivare ad una decisione che garantisca giustizia e protezione per tutte le parti coinvolte, soprattutto per i minori. L’A.U. è un beneficio economico messo a disposizione dei genitori al fine precipuo di soddisfare le esigenze dei figli. Nessun trionfalismo e nessun tipo di pubblicità fuorviante e strumentale, quindi, nei procedimenti di famiglia.
Gabriella Rossana Lomonaco






