Comune di Campofranco condannato a pagare le spese processuali e annullata la contravvenzione per eccesso di velocità contestata a una automobilista di Mussomeli. Così ha stabilito il giudice di pace, Vincenzo Lo Monaco, che ha accolto il ricorso di una quarantaseienne mussomelese, G.S (assistita dall’avvocato Massimiliano Bellini).
La parentesi giudiziaria ha affondato le radici in un verbale che la polizia municipale di Campofranco, il 10 dicembre dello scorso anno, ha contestato alla donna perché con la sua Fiat Punto, il 15 ottobre precedente, avrebbe superato il limite di velocità di settanta chilometri orari viaggiando lungo la statale 189 in direzione Palermo.
Ma, come rilevato dal giudice, l’apparecchiatura utilizzata dalla polizia municipale campofranchese, «T-Exspeed», era stata sì sottoposta a procedura di approvazione, ma non di omologazione. Lo stesso comune, ha evidenziato il giudice, non ha provveduto a produrre in giudizio la prova della convalida. E il procedimento di approvazione non può essere equiparato a quello di omologazione come, invece, sostenuto dall’ente. E in tal senso il codice della strada è inequivocabile ponendo precisi paletti che «distinguono nettamente i due termini».
Guardando a questo aspetto la Cassazione ha pure sancito che «è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente, giuridicamente , all’omologazione ministeriale».
Inevitabilmente l’ago della bilancia ha finito per pendere dalla parte della ricorrente in accoglimento della tesi del suo legale. Così al verbale per eccesso di velocità è stato inferto il colpo di spugna e il Comune di Campofranco dovrà pure pagare le spese di giudizio.
Vincenzo Falci