La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva riconosciuto la responsabilità penale del gestore di un centro scommesse per esercizio abusivo dell’attività. Come riporta Agipronews, i giudici di legittimità hanno disposto il rinvio a un nuovo giudizio per “carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato”, ossia sulla consapevolezza dell’imputato di aver commesso un illecito e sulla volontà di realizzarlo. La pronuncia d’appello, poi cassata, traeva origine dal subentro nella gestione di un punto scommesse mediante cessione di un ramo d’azienda, in un contesto in cui la Questura aveva già negato l’autorizzazione al precedente titolare per la violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dalla normativa regionale siciliana in materia di gioco. Secondo la Corte territoriale, tale subentro integrava una “nuova apertura”, con conseguente applicazione della disciplina più rigorosa introdotta dalla legge regionale siciliana del 2020. Il ricorrente, difeso dall’avvocato Agnello, aveva invocato la successiva modifica normativa del 2024, sostenendo che: “Non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario”. La Suprema Corte ha tuttavia precisato che tale regime non è applicabile al caso concreto, poiché il beneficio vale unicamente per gli esercizi già “provvisti di regolare licenza di pubblica sicurezza”. I giudici hanno infatti sottolineato che “gli esercizi oggetto dei suddetti mutamenti di titolarità siano già dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza: tale non è il caso in esame”. La Cassazione ha però ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo all’insufficiente chiarimento dell’”elemento soggettivo del reato”, vale a dire la consapevolezza di esercitare l’attività in modo “abusivo”, senza le necessarie concessioni o autorizzazioni amministrative, requisito imprescindibile per affermare la responsabilità penale. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio a un diverso collegio della Corte d’appello, che dovrà procedere a un nuovo esame e verificare la “sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie contestata”.






