Una giovane originaria della Romania, residente da anni a Caltanissetta, ha proposto appello avverso una sentenza emessa dal Tribunale penale di Caltanissetta che, lo scorso anno, aveva assolto il nisseno I.S., ex marito dell'appellante, dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, perchè, nella sua qualità di coniuge legalmente separato dalla persona offesa, non avrebbe esercitato il diritto di visita ai due figli minori, affidati ad entrambi i genitori e con residenza prevalente presso la madre, per come stabilito dal Tribunale civile di Caltanissetta in sede di separazione e poi di divorzio, sottraendosi, secondo la prospettazione accusatoria, agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
In particolare, la persona offesa, costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado, querelava in data 16/2/2017 il marito, assistito dall'avvocato Rosario Didato, perchè, a suo dire, incontrava i due figli minori soltanto nei weekend e, non anche, nei giorni stabiliti della settimana per come disposto dal Giudice civile della fase Presidenziale con ordinanza pubblicata il 17.11.2014 e confermata con sentenza di separazione giudiziale pubblicata il 4.2.2022, poi modificata dal Giudice del Divorzio per via del trasferimento, per motivi di lavoro, all'estero dell'imputato.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale avanti il Giudice di prime cure, erano stati esaminati la persona offesa, la madre della donna, un'amica della querelante (oggi appellante), l'imputato ed un teste della difesa, oltre che prodotti numerosi documenti (sentenze, screenshot di conversazioni whatsApp, ricevute attestanti il pagamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie da parte dell'imputato) comprovanti l'estraneità dell'ex marito alle accuse mossegli dall'ex moglie, la quale, peraltro, è stata condannata nel mese di ottobre del 2017, otto mesi dopo dalla predetta querela, dal Giudice di Pace penale di Caltanissetta alla pena di €. 300,00 di multa, oltre al pagamento dei danni in favore dell'ex marito, costituitosi parte civile attraverso l'Avv. Rosario Didato, da liquidarsi in sede civile, nonchè alle spese di costituzione e giudizio in favore del coniuge denunciante, perchè, in occasione della riconsegna della figlia minore delle parti, da parte del padre, alla madre, quest'ultima lo colpiva con un calcio nel fianco.
All'esito del giudizio di primo grado, il PM d'udienza chiedeva la condanna dell'imputato a quattro mesi di reclusione, a cui si associava il difensore della parte civile, mentre la difesa dell'imputato, dopo avere messo in evidenza la contraddittorietà e falsità delle dichiarazioni rese dalla parte civile e dalla madre della donna, nel corso dei rispettivi esami, concludeva chiedendo l'assoluzione del proprio assistito perchè il fatto non sussiste.Il Giudice monocratico, dopo la consueta camera di consiglio, ha assolto l'imputato dal reato contestatogli perchè il fatto non sussiste, ponendo fine ad un giudizio penale durato oltre due anni.
La parte civile, in seguito alla decisione assolutoria adottata dal Tribunale territoriale in favore dell'ex marito, ha proposto in data 16.10.2024 appello avversi la predetta sentenza e la Corte di appello di Caltanissetta – Prima Sez. Pen., all'esito dell'udienza svoltasi ieri, ha confermato l'assoluzione del nisseno I.S. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste e condannato l'imputata, per come espressamente richiesto dal difensore dell'imputato, al pagamento delle spese processuali e di assistenza legale del secondo grado di giudizio, indicando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.