È stata finalmente approvata alla Camera dei Deputati una modifica importante al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che introduce una grande novità in materia di tutela dei cosiddetti animali da compagnia, in particolare per i cani.
Grazie all’articolo 11 del nuovo DDL 1308, viene inserito il comma 1-bis all’art. 20, che prevede l’esenzione dal pagamento della sanzione amministrativa per chi provvede volontariamente all’identificazione del proprio animale tramite microchip, prima che venga accertata la violazione.
Si tratta di una sanatoria intelligente, che offre la possibilità ai proprietari di regolarizzare la posizione dei propri cani senza incorrere in multe, e allo stesso tempo contribuisce alla lotta al randagismo. Giusto per fare un esempio: secondo questo nuovo articolo, in teoria, chiunque trovasse un cane per strada potrebbe adottarlo direttamente senza che questo debba trascorrere un periodo di una certa durata in canile, come era previsto obbligatoriamente per legge prima di questa novità.
Per questo motivo, chiediamo con forza all’Amministrazione Comunale di Caltanissetta di attivarsi immediatamente per:
- Far recepire e fare applicare la norma nel territorio comunale nel più breve tempo possibile;
- Informare la cittadinanza su questa importante opportunità sanatoria;
- Coordinarsi con l’ASP e i servizi veterinari per organizzare campagne straordinarie di microchippatura sanatoria gratuita.
Si tratta di un’occasione da non perdere, che può fare la differenza nella gestione responsabile degli animali e nella prevenzione del fenomeno dell’abbandono. A Gela si stanno già attivando in merito. Bisognerebbe che tutti i comuni del nisseno, con Caltanissetta in primis, si muovano verso questa strada.
Il randagismo – che, ricordo sempre, non è solo una questione animalista ma anche economica – va assolutamente debellato.
Di seguito l'articolo 11:
ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 11. Approvato (Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è inserito il seguente: « 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata ».
Armando Turturici
Consigliere Comunale